Covid, come comportarsi secondo il decreto in Italia e in Campania

di Marisa Russo

Inizia per tutti la cosiddetta “fase due”ma c’è il rischio che la curva del contagio risalga in alcune aree del Paese. In questa fase pertanto, sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.

Il decreto del 25 aprile 2020, estende su tutto il territorio nazionale le seguenti misure:

Le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus sono estese fino al 3 maggio 2020, confermando tutte le restrizioni già in vigore per gli spostamenti delle persone, la sospensione delle attività didattiche in presenza (scolastiche e universitarie), delle cerimonie, degli spettacoli e delle competizioni sportive.

È confermata la sospensione della vendita in negozio di beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità ma, dal 14 aprile, può riprendere il commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati e potranno riaprire le cartolerie e le librerie.

Restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie.

Rimangono chiusi al pubblico i bar, i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie, che possono comunque proseguire la vendita a distanza di tutti i propri prodotti, con consegna a domicilio, purché rispettino le prescrizioni sanitarie sulla distanza di almeno un metro tra il corriere/rider e il destinatario.

È confermata la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e sono sospesi, dal momento della conclusione dei viaggi ancora in atto, i servizi delle navi da crociera.

Si includono tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

Gli esercizi commerciali dovranno assicurare il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale; dovranno garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.

È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro?

Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali.

La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Posso muovermi in città?

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

REGIONE CAMPANIA

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 che reca ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco in sintesi la parte ordinativa:

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

2. È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.

3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00;

3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.

3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020.

5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.

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