Coronavirus: tutte le novità del nuovo Decreto

Pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020 il Decreto del Presidente del Consiglio 22 marzo 2020 recante “Nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio in 2 articoli ed in lungo allegato impone nuove e piu’ pressanti misure restrittive per l’emergenza del Coronavirus.

Il decreto e’ articolato nell’articolo 1 in cui unitamente all’allegato 1 vengono definite tutte le misure che vengono adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Le nuove misure, cosi’ come disposto all’articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell’Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020.

E’ precisato, inoltre, che i termini di efficacia dei due ultimi provvedimenti citati vengono prorogati dal 25/03/2020 al 3/4/2020.

Nel DPCM non e’ prevista la chiusura degli studi professionali e le attivita’ degli studi non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020.

Con l’articolo 1, lettera a) del provvedimento e’ precisato che sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.

Cosi’ come disposto all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 22/03/2020 in cui e’ precisato che e’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

L’allegato 1, poi, del provvedimento contiene un nutrito elenco di attivita’ non sospese in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.

E’, altresi’, precisato che l’elenco potra’ essere aggiornato con decreto del Mise sentito il Mef.Al comma 3 dell’articolo 1 del DPCM 22/03/2020 e’ aggiunto, poi, che le imprese le cui attivita’ non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 1 del provvedimento e’, poi, ripresa l’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 ed e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Resta a casa.

Programma la tua giornata e mantieni l’ambiente pulito. Esci di casa solo per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza.

Le violazioni alle disposizioni contro il Covid-19 mettono in pericolo la salute di tutti e sono reati. Rispetta i comportamenti indispensabili.

Teniamoci a distanza di sicurezza gli uni dagli altri e laviamoci spesso le mani. Facciamo tutti la nostra parte.

(dal Sito del Ministero della Salute)

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