di Giselda Russo *
La sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 della Cassazione, Sezione III Civile, rappresenta una pietra miliare nella tutela della concorrenza in Italia, estendendo la nullità delle clausole abusive anche alle fideiussioni specifiche. Questo orientamento costituisce un ampliamento della tutela già riconosciuta dalle Sezioni Unite con la decisione n. 41994/2021, inizialmente riferita alle fideiussioni “omnibus” standardizzate su schemi ABI.
In particolare, la Cassazione ha confermato che la presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione specifica viola le norme antitrust, anche se tali fideiussioni sono circoscritte a singole operazioni di garanzia piuttosto che all’intero credito dell’obbligato. La decisione sottolinea come l’applicazione estensiva delle clausole abusive, derivanti da intese restrittive del mercato, incida negativamente anche su questo tipo di garanzia, imponendo al garante obblighi ulteriori senza vantaggi compensativi. Perciò, la nullità delle clausole diviene applicabile anche laddove non emerga la volontà dei contraenti di considerare essenziali tali clausole, rafforzando così la posizione del garante in ambito contrattuale .
In sostanza, la Cassazione ha riaffermato l’importanza della tutela della concorrenza in ambito bancario, riducendo le possibilità di abuso attraverso condizioni contrattuali standardizzate e ribadendo che anche le fideiussioni specifiche devono conformarsi ai principi di equità e concorrenza.
Questa decisione contribuisce quindi a un sistema più trasparente e equo, a vantaggio della protezione dei garanti e della concorrenza stessa. “È quindi palesemente infondata l’affermazione del giudice d’appello che gli appellanti non fossero stati precisi nel formulare la loro censura; né il giudice d’appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
* Giselda Russo I Esperta del settore