Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
Risulta modificato eliminando la sospensione dal lavoro in assenza di green pass, ma lasciando intatto l’obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, fin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.
Tamponi e prezzi calmierati
Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
Resta il nodo dei controlli, affidati ai datori di lavoro, in attesa delle linee guida che dovranno essere emanate nei prossimi giorni per chiarire questo e altri punti. Fino al 31 dicembre, le farmacie – ma anche tutte le strutture convenzionate con il sistema sanitario, dovranno applicare ai tamponi un prezzo calmierato: 15 euro, 8 euro per i minorenni.
La validità
Piccole modifiche anche al periodo di validità dei pass: durerà 12 mesi per chi è risultato positivo dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, o a completamento del ciclo. Per chi ha contratto la malattia e si vaccina, il pass varrà dal giorno della somministrazione, senza aspettare il quindicesimo.