Strage bus: giudici,omissione su barriere non e’ condotta colposa

“In considerazione del ruolo ricoperto da ciascuno – scrive il giudice riferendosi a Giovanni Castellucci, Giulio Massimo Fornaci, Riccardo Mollo e Marco Perna – una posizione che comportava la gestione dello specifico rischio per la sicurezza e l’incolumita’ degli utenti della strada connesso a eventuali omissioni, errori o scelte inidonee nell’ambito dell’attivita’ di riqualificazione delle barriere di sicurezza presenti sui tratti gestiti, nel caso concreto non si e’ verificata alcuna violazione di una regola cautelare nella loro attivita’ e quindi l’evento verificatosi non e’ riconducibile alla loro condotta omissiva colposa”. Il giudice Buono e’ giunto a queste conclusioni dopo aver acquisito ben 4 perizie, discusse durante il processo, durato oltre due anni, per l’incidente del 28 luglio 2013. Ma a sostegno delle motivazioni c’e’ anche una corposa documentazione che riguarda l’assetto societario di Aspi, lo schema di convenzione tra Autostrade e Anas per l’affidamento anche della progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza. Il giudice analizza anche il piano finanziario che prevede gli interventi di riqualifica. Un piano pluriennale che parte dal 2008. Il giudice rileva che le operazioni sono sottoposte anche al consiglio di amministrazione e che l’Ad Castellucci, pur avendo delegato alle strutture tecniche la valutazione su tali interventi, ha mantenuto un potere di controllo. Ma allo stesso tempo riconosce che in societa’ di grandi dimensioni non e’ possibile lasciare a un unico soggetto un potere di controllo cosi’ esteso. E sulla idoneita’ delle barriere il giudice Buono scrive “nessuna norma imponeva la sostituzione delle barriere esistenti sul viadotto Acqualonga”. E il giudice boccia anche la tesi sostenuta da Anac sulla necessita’ di estendere l’intervento di riqualifica delle barriere sull’intero tratto della A16, dal chilometro 25 al chilometro 50. “La violazione di una regola cautelare non e’ ravvisabile”.

 

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